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La norma di riferimento è il nuovo codice della strada entrato in vigore il 13 agosto (legge n. 120 del 29/07/2010), che ha introdotto il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, alberghi, locande e pensioni) e in altri locali come agriturismi e circoli privati. Le nuove disposizioni obbligano ad esporre congiuntamente i due cartelli – quello con le tabelle sui livelli teorici di alcolemia e quello con la descrizione dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica – in tre posti diversi, e cioè all’ingresso, all’interno e all’uscita del locale, e devono tenere a disposizione dei clienti che lo chiedano il “precursore” per l’alcol-test. Per chi, entro il 13 novembre non si sia adeguato (o si sia adeguato solo parzialmente esponendo solo una o due delle tre coppie di tabelle previste per legge), scattano le sanzioni, che vanno da euro 300 a euro 1.200.E’ bene precisare che tutti i pubblici esercizi che effettuano la somministrazione di alcolici congiuntamente allo “spettacolo” ed al “trattenimento” sono già tenuti ad esporre le tabelle ed a mettere il precursore a disposizione dei clienti a prescindere dall’orario di cessazione dell’attività.