iPad: serve una normativa che li distingua dalle slot

La storia è quella di un sequestro lampo, che ha suscitato parecchie perplessità ma si è aggiudicato un merito: quello di far riflettere sullo status giuridico peculiare dei nuovi device. Ma procediam...

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La storia è quella di un sequestro lampo, che ha suscitato parecchie perplessità ma si è aggiudicato un merito: quello di far riflettere sullo status giuridico peculiare dei nuovi device. Ma procediamo con ordine

Il 16 gennaio del 2014 la guardia di Finanza si reca nel locale “Gina la piadina” di Asti: procede al sequestro di 4 ipad e commina una multa di 5.300 euro al titolare, Roberto Cairo. A questi viene contestata la violazione dell’articolo 110 del Tulps (Testo Unico della Legge sulla Pubblica Sicurezza).

In pratica gli si rimprovera di non aver richiesto il nulla osta e di non aver munito i suoi iPad di apposita targhetta obbligatoria per le slot machines.

Peccato che l’iPad non possa essere in alcun modo equiparato ad esse. A partire, banalmente, dal piccolo (ma non trascurabile dettaglio) di non avere nessuna fessura (la slot, appunto) in cui inserire una moneta!

Tuttavia il Tulps non è l’unico appiglio normativo chiamato in causa: a Roberto Cairo viene contestato pure che i suoi apparecchi, tramite wi-fi, consentono, agli eventuali utenti, di accedere a giochi installati sul device. Un dettaglio, quest’ultimo, che contravverrebbe al dettato dell’articolo sette (comma 3-quater ) del decreto Balduzzi.

Naturalmente Cairo contesta il provvedimento, innanzitutto sottolineando come dai suoi apparecchi sia stato, fin dall’inizio, inibito l’accesso al browser. E poi spiegando che l’utilizzo degli iPad è totalmente gratuito (quindi era escluso ogni tornaconto economico) e che le famigerate app di gioco, sono disponibili su Apple Store, previa autorizzazione. Questi gli antefatti.

[caption id="attachment_26071" align="aligncenter" width="378"]Il locale "Gina la Piadina", coinvolto nel sequestro di device Il locale "Gina la Piadina", coinvolto nel sequestro di device[/caption]

Il 23 gennaio si celebra il felice epilogo con il dissequestro degli apparecchi e l’annullamento della sanzione pecuniaria.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Però, stavolta, contrariamente a quanto sentenziava il buon Ten, assistente di Nick Carter nelle vignette anni ‘70, non basta chiudere la porta, a vicenda conclusa. Anzi, il lieto epilogo non basta: ma c’è da fare una riflessione articolata.

Perché il dubbio rimane: nei pubblici esercizi i tablet possono essere messi a disposizione del pubblico, a scopo ricreativo, di intrattenimento o per effettuare gli ordini al tavolo, senza rischiare di incorrere in spiacevoli inconvenienti?

Surplus di servizio

A questo proposito l’avvocato Stefano Sbordoni spiega che i device mobili, tipo iPad, non possono essere vietati. A meno che non ci sia guadagno da parte dell’esercente (in termini tecnici, diremmo “intermediazione”) o accesso obbligato ai giochi on line. In caso contrario nulla osta all’utilizzo di tali device all’interno del locale.

Anche perché oggi le potenzialità di questi nuovi strumenti sono veramente tante e offrono un surplus di servizio cui i locali difficilmente possono rinunciare se vogliono restare competitivi.

Ma allora come è stato possibile che la GdF abbia proceduto al sequestro degli apparecchi?

«Perché, come purtroppo spesso accade- precisa Sbordoni- c’è un però. E risiede tutto nella formulazione della normativa. Nello specifico nel decreto Balduzzi (poi convertito nella Legge 189/2012) che -all’articolo 7 comma 3 quater- è tagliato con l’accetta e non coglie le variegate sfaccettature che caratterizzano il mondo del gioco.

Sfaccettature di cui, al contrario, AAMS e concessionari sono ben consapevoli (come dimostra il fatto che in seguito al coinvolgimento diretto dell’AAMS, il caso di Gina la Piadina è stato poi in brevissimo tempo archiviato).Nella sua formulazione originaria, infatti, il dettato del decreto mira a limitare senza differenziazione di sorta tutto il gioco on line (autorizzato e non) per una malintesa volontà di tutelare i concessionari a terra.

Un intervento a gamba tesa, insomma, che non ha guardato in faccia nessuno, equiparando in questa sorta di “proibizionismo” gioco legale e gioco illegale. Non basta: se il decreto è così ottusamente rigoroso per certi versi, per altri è di manica fin troppo larga. Perché, per esempio, tace del tutto sull’intermediazione, che – invece- a mio parere è dirimente. Infatti esiste una differenza abissale tra guadagnare o meno su qualsiasi attività di gioco».

Però il decreto Balduzzi, con tutti i suoi paradossi, è in vigore. E quindi?

Quindi se le forze dell’ordine operative sul territorio per eccesso di zelo scelgono di seguire alla lettera il dl Balduzzi, un episodio simile a quello di “Gina la Piadina” potrebbe ripetersi. Magari per concludersi poi, ancora una volta, con l’archiviazione. L’ideale sarebbe che Polizia, Carabinieri e Gdf agiscano con un pizzico di elasticità, distinguendo caso per caso e senza accanirsi con chi l’iPad lo propone senza sperare in un’intermediazione alcuna. Non ci resta quindi che sperare che là dove il legislatore non ha operato con il necessario grano salis, lo facciano le forze dell’ordine.

Andando a supplire con una prassi intelligente, una teoria (quella del decreto Balduzzi, per essere chiari) carente e lacunosa.

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