Il commercialista: quando la somministrazione è accessoria….

Il MISE (Ministero Sviluppo Economico) ha confermato che il rispetto dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 59/2010 permane per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei confronti...

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Il MISE (Ministero Sviluppo Economico) ha confermato che il rispetto dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 59/2010 permane per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei confronti di un pubblico indistinto, mentre non è più necessario se la somministrazione, vista come attività accessoria ad altra principale, avviene verso una “cerchia determinata di soggetti”. Questo in risposta ad un quesito posto da un Comune interpellato per l’apertura di un’attività di videolottery con annessa somministrazione di alimenti.

Quali sono i requisiti professionali?

Secondo l’art. 71 comma 6) del D.Lgs. 59/2010, l’esercizio “in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti… b) avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Inps; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. I suddetti requisiti, col recepimento della Direttiva Bolkestein sulla liberalizzazione delle attività economiche avvenuto nel D.Lgs. 147/2012, non sono più richiesti per le somministrazioni effettuate nei confronti di una “cerchia determinata di soggetti”, come già indicato nella Risoluzione MISE 8562/2013.

La Risoluzione MISE 34168/2016

Con la Risoluzione 34168, aderendo a quanto detto nella Ris. 8562/2013, il Mise conferma il significato della locuzione “cerchia determinata di soggetti”, da intendersi quali soggetti frequentanti spazi in cui l’accesso è consentito solo:

  • previo pagamento di un biglietto;

ovvero

  • è riservato solo ad alcuni fruitori, e la somministrazione diventa pertanto “accessoria” ad altre attività principali.

Perciò, esemplificando, decade l’obbligo del possesso dei titoli professionali per le somministrazioni svolte:

  • in esercizi annessi agli alberghi, pensioni, o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  • in mense aziendali o spazi annessi ai circoli cooperativi ed Enti assistenziali; • direttamente a favore dei propri dipendenti, da parte di Enti Pubblici;
  • nelle scuole, Ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari;
  • nei mezzi di trasporto pubblico.

L’Obbligo invece permane per le somministrazioni svolte:

  • al domicilio del consumatore (catering, ecc);
  • in esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade o site in stazioni ferroviarie, aeroportuali etc;
  • in esercizi di intrattenimento e svago (discoteche, teatri, cinema, ecc).

Da quanto precede, quindi, la somministrazione di alimenti accessoria all’attività di videolottery, obbliga al rispetto dei requisiti professionali ex art. 71 comma 6) D.Lgs. 59/2010, perché l’accesso è indifferenziato e senza pagamento di biglietto o altro “titolo di ingresso”, “tessera soci”.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese - tel. 02/87380518 fax 02/87380630 - info@studiowpugliese.it

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