Con l’articolo 62 stretta sui tempi di pagamento

Dal 24 ottobre entrerà in vigore l’articolo 62 del Decreto Liberalizzazioni del gennaio scorso.La norma riguarda i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari e stabilisce termini di pagam...

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Dal 24 ottobre entrerà in vigore l’articolo 62 del Decreto Liberalizzazioni del gennaio scorso.La norma riguarda i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari e stabilisce termini di pagamento, di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre, termini inderogabili che decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura relativa.

Pertanto, a far data dal 24 ottobre, sarà obbligatorio per tutte le imprese pagare i propri fornitori di prodotti agricoli e alimentari entro tali termini, pena interessi maggiorati in caso di ritardi di pagamento, nonché il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie ben più gravi (da 500 a 500.000 euro) a carico del debitore inadempiente. È stato previsto inoltre l’obbligo della forma scritta per questo tipo di contratti, nonché l’inserimento negli stessi di alcuni dati specifici, come la durata, la quantità del prodotto ed altri, e anche in questo caso sono state stabilite delle sanzioni pecuniarie (da 516 a 3.000 euro) per chi non rispetta gli obblighi indicati.

Si sottolinea, però, che sono escluse dall’ambito di applicazione di queste disposizioni le cessioni di prodotti agricoli e alimentari al consumatore finale, nonché quelle istantanee, ovvero effettuate con contestuale consegna e pagamento del prezzo, in base a quanto stabilito dal D.M. attuativo della norma, già reperibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Decreto Ministeriale citato mitiga inoltre la portata dell’obbligo della forma scritta per i contratti in questione, precisando che sono compatibili con la norma e rispettano l’obbligo di forma scritta anche le comunicazioni in forma elettronica o a mezzo telefax e la fattura.

All’interno della disposizione è poi inserito un elenco di alcune pratiche commerciali scorrette, che vengono espressamente vietate nelle relazioni commerciali tra operatori economici del settore, come ad esempio: l’imposizione diretta o indiretta di condizioni di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e la subordinazione della conclusione ed esecuzione dei contratti alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.  È evidente la portata dirompente della norma, che colpisce il settore dei pubblici esercizi e della ristorazione collettiva, portando con sé le  problematicità di una disposizione studiata per riequilibrare il rapporto tra grandi centrali di acquisto e produzione ma che, in questo caso, penalizza imprese marginali che acquistano prodotti alimentari e bevande da imprese anche multinazionali.

In ogni caso, gli effetti di queste nuove regole sul settore si potranno valutare quando saranno state applicate e saranno entrate a pieno regime nelle relazioni commerciali interessate, fermo restando che il Decreto attuativo ha previsto l’adeguamento dei contratti stipulati precedentemente al 24 ottobre 2012 entro il 31 dicembre 2012, stabilendo però che le disposizioni specifiche sui termini di pagamento e sulle pratiche commerciali scorrette sono applicabili automaticamente a tutti i contratti in essere, anche in assenza di adeguamento alla normativa emanata.

(*) L'autrice è dell'ufficio legale Fipe

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