Bonus pubblicità: operativo il credito d’imposta

Dal 22 settembre è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati sulla stampa on-offline e sulle emittenti radio telev...

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Dal 22 settembre è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati sulla stampa on-offline e sulle emittenti radio televisive a diffusione locale. Di seguito indichiamo le principali caratteristiche.

CHI PUÒ BENEFICIARNE
Non sono previste limitazioni soggettive. Al credito possono accedere tutte le imprese o lavoratori auto-nomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, compresi gli enti non commerciali.

QUALI GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
La norma incentiva gli investimenti incrementali. Il che presuppone che ci sia un valore “precedente” da incrementare. Per una più agevole comprensione, evidenziamo le caratteristiche per anno di imposta:
• per il 2017: sono agevolabili solo gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione del 2016 (24/6 – 31/12/2016). Sono escluse le spese sostenute su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti devono essere comunicati attraverso l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, inviando soltanto il tipo di comunicazione “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” e compilando solo le colonne 2 e 3 del quadro “dati degli investimenti effettuati e del credito richiesto”: tali colonne sono dedicate agli investimenti effettuati nel 2017 e nel 2016. L’invio all’Agenzia delle Entrate va effettuato dal 22.09.2018 al 22.10.2018.
• dal 2018: agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche online), si aggiungono gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per fruire del beneficio occorre inviare due comunicazioni: la prima per la prenotazione del credito d’imposta da spedire nel lasso temporale 22.09.2018 - 22.10.2018 e la seconda a valere come dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, da presentare dal 1.01.2019 al 31.01.2019.
• A regime, dal 2019, la comunicazione per l’accesso prenotazione sarà presentata dal 1.01 al 31.03, mentre la dichiarazione sostitutiva di conferma andrà inviata entro lo stesso periodo dell’anno successivo.

Bisogna prestare attenzione in caso di investimenti pubblicitari realizzati su entrambi i mezzi di informazione (stampa e tv): il calcolo dell’incremento andrà operato separatamente in relazione ai due mezzi informativi. Tra i requisiti oggettivi, segnaliamo che, a pena di decadenza:
• le emittenti televisive devono essere iscritte al ROC (Registro Operatori della Comunicazione);
• i giornali devono essere iscritti presso il Tribunale/ROC ed avere un direttore responsabile.

SPESE ESCLUSE
Sono escluse le spese di intermediazione ed accessorie, oltre a quelle per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari quali televendite, giochi e scommesse, servizi di pronostici.

COME FUNZIONA
L’agevolazione ammonta al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative (in attesa di conferma da Bruxelles). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

BILANCIO E RIFLESSI CONTABILI
Le spese agevolabili vanno individuate col criterio di competenza ex art. 109 del Tuir. Il sostenimento va poi attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità o da un revisore legale dei conti.

CONSIDERAZIONI
La pubblicità si sa è l’anima del commercio e gli investimenti stimolano i consumi. Da tempo molti media (radio in particolare) stanno reclamizzando e invitando gli operatori economici ad accedere al bonus pubblicità che può essere un valido catalizzatore dei consumi anche se si teme che il costo dell’attestazione di conformità unito alla doppia procedura burocratica di prenotazione/conferma possa scoraggiare i piccoli operatori. Sarebbe utile uno snellimento procedurale.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
info@studiowpugliese.it

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