APR. MAG. 2017
43
Klaus, ritiene “discutibile
se le nuove norme siano
realmente in grado di pro-
teggere i consumatori e la
produzione nazionale.” Al
riguardo, spiega che: “Poi-
ché in Germania e in Au-
stria non vige un obbligo
simile, il latte e i prodotti
lattiero-caseari (formag-
gi, yogurt, ecc.) prodotti e
commercializzati in questi
Paesi possono essere im-
portati e commercializzati
in Italia, senza obbligo di
indicare il Paese di mungi-
tura e il Paese di condizio-
namento o trasformazione.
Di conseguenza, una moz-
zarella prodotta in Germa-
nia con latte tedesco può
essere venduta in Italia
anche senza indicazione
dell’origine del latte”.
La normativa ai raggi x
“Dal 13 dicembre 2016 – ri-
corda poi l’avvocato Klaus
- gli alimenti preconfezio-
nati devono riportare in eti-
chetta, come indicazione
obbligatoria, una dichiara-
zione nutrizionale; solo in
alcuni casi, e secondo pre-
cise corrispondenze stabi-
lite da una nota del Ministe-
ro della Salute, si possono
prevedere deroghe a tale
obbligo”.
“Sull’etichetta di un pro-
dotto alimentare preim-
ballato – continua l’avvo-
cato Klaus - devono essere
obbligatoriamente ripor-
tate le indicazioni di cui
all’articolo 9 del Regola-
mento (UE) n. 1169/2011;
cioè devono essere pre-
senti: la denominazione
dell’alimento; l’elenco de-
gli ingredienti; qualsiasi
ingrediente che provochi
allergie o intolleranze; la
quantità di taluni ingre-
dienti; la quantità netta
dell’alimento; il termine
minimo di conservazione
o la data di scadenza; le
condizioni particolari di
conservazione e/o le con-
dizioni d’impiego; il nome
o la ragione sociale e l’in-
dirizzo dell’operatore del
settore alimentare; il pae-
se d’origine o il luogo di
provenienza; le istruzioni
per l’uso; il titolo alcolo-
metrico volumico effetti-
vo; una dichiarazione nu-
trizionale”.
“Inoltre – termina il legale
esperto in Diritto dell’ali-
mentazione - l’etichetta de-
gli alimenti, oltre a fornire
le informazioni necessarie
relative al prodotto posto
in vendita, può recare del-
le indicazioni facoltative a
scopo promozionale (ad
esempio, marchi, indica-
zioni sulla salute, indica-
zioni nutrizionali), ma tali
indicazioni devono essere
conformi alle prescrizioni
in materia di etichettatura,
presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari”.
Campo di applicazione
della normativa francese e italiana
L’obbligo di indicazione del Paese di origine si applica solo al latte, ai prodotti
lattiero-caseari e (solo per la Francia) ai prodotti contenenti carne fabbricati
e commercializzati in Italia e in Francia. Infatti le rispettive leggi nazionali
prevedono esplicitamente che tali norme non si applichino ai prodotti
legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri o in Paesi
terzi. Poiché in Germania e in Austria non vige un obbligo simile, il latte e i
prodotti lattiero-caseari (formaggi, yogurt, ecc.) prodotti e commercializzati
in questi Paesi possono essere importati e commercializzati in Italia, senza
obbligo di indicare il Paese di mungitura e il Paese di condizionamento o
trasformazione. È quindi discutibile se le nuove norme siano realmente in
grado di proteggere i consumatori e la produzione nazionale. Infatti una
mozzarella prodotta in Germania con latte tedesco può essere venduta in
Italia anche senza indicazione dell’origine del latte. I sostenitori dell’obbligo
di indicazione dell’origine, attualmente valido solo in Italia, intendevano però
evitare che i cosiddetti prodotti “Italian sounding”, come la “mozzarella”,
potessero essere erroneamente ritenuti dal consumatore quali prodotti
realizzati in Italia con ingredienti italiani. Questo obiettivo non viene raggiunto
perché i prodotti lattiero-caseari prodotti all’estero non sono sottoposti
all’obbligo di indicazione del Paese di origine, fatta eccezione per il caso in
cui vi sia un obbligo analogo anche nel Paese di origine (che nella maggior
parte dei casi non vige).
nica indicazione geografi-
ca potrà seguire la sola di-
citura: “Origine del latte”.
Tuttavia, l’obbligo di indi-
cazione del Paese di origi-
ne si applica solo al latte e
ai prodotti lattiero-caseari
fabbricati e commercializ-
zati in Italia.Infatti il Decre-
to ministeriale del 9 dicem-
bre 2016 prevede esplicita-
mente che tali obblighi di
etichettatura non si appli-
chino ai prodotti legalmen-
te fabbricati o commercia-
lizzati in altri Stati membri
o in Paesi terzi.
Al riguardo, l’avv. Barbara




