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APR. MAG. 2017

43

Klaus, ritiene “discutibile

se le nuove norme siano

realmente in grado di pro-

teggere i consumatori e la

produzione nazionale.” Al

riguardo, spiega che: “Poi-

ché in Germania e in Au-

stria non vige un obbligo

simile, il latte e i prodotti

lattiero-caseari (formag-

gi, yogurt, ecc.) prodotti e

commercializzati in questi

Paesi possono essere im-

portati e commercializzati

in Italia, senza obbligo di

indicare il Paese di mungi-

tura e il Paese di condizio-

namento o trasformazione.

Di conseguenza, una moz-

zarella prodotta in Germa-

nia con latte tedesco può

essere venduta in Italia

anche senza indicazione

dell’origine del latte”.

La normativa ai raggi x

“Dal 13 dicembre 2016 – ri-

corda poi l’avvocato Klaus

- gli alimenti preconfezio-

nati devono riportare in eti-

chetta, come indicazione

obbligatoria, una dichiara-

zione nutrizionale; solo in

alcuni casi, e secondo pre-

cise corrispondenze stabi-

lite da una nota del Ministe-

ro della Salute, si possono

prevedere deroghe a tale

obbligo”.

“Sull’etichetta di un pro-

dotto alimentare preim-

ballato – continua l’avvo-

cato Klaus - devono essere

obbligatoriamente ripor-

tate le indicazioni di cui

all’articolo 9 del Regola-

mento (UE) n. 1169/2011;

cioè devono essere pre-

senti: la denominazione

dell’alimento; l’elenco de-

gli ingredienti; qualsiasi

ingrediente che provochi

allergie o intolleranze; la

quantità di taluni ingre-

dienti; la quantità netta

dell’alimento; il termine

minimo di conservazione

o la data di scadenza; le

condizioni particolari di

conservazione e/o le con-

dizioni d’impiego; il nome

o la ragione sociale e l’in-

dirizzo dell’operatore del

settore alimentare; il pae-

se d’origine o il luogo di

provenienza; le istruzioni

per l’uso; il titolo alcolo-

metrico volumico effetti-

vo; una dichiarazione nu-

trizionale”.

“Inoltre – termina il legale

esperto in Diritto dell’ali-

mentazione - l’etichetta de-

gli alimenti, oltre a fornire

le informazioni necessarie

relative al prodotto posto

in vendita, può recare del-

le indicazioni facoltative a

scopo promozionale (ad

esempio, marchi, indica-

zioni sulla salute, indica-

zioni nutrizionali), ma tali

indicazioni devono essere

conformi alle prescrizioni

in materia di etichettatura,

presentazione e pubblicità

dei prodotti alimentari”.

Campo di applicazione

della normativa francese e italiana

L’obbligo di indicazione del Paese di origine si applica solo al latte, ai prodotti

lattiero-caseari e (solo per la Francia) ai prodotti contenenti carne fabbricati

e commercializzati in Italia e in Francia. Infatti le rispettive leggi nazionali

prevedono esplicitamente che tali norme non si applichino ai prodotti

legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri o in Paesi

terzi. Poiché in Germania e in Austria non vige un obbligo simile, il latte e i

prodotti lattiero-caseari (formaggi, yogurt, ecc.) prodotti e commercializzati

in questi Paesi possono essere importati e commercializzati in Italia, senza

obbligo di indicare il Paese di mungitura e il Paese di condizionamento o

trasformazione. È quindi discutibile se le nuove norme siano realmente in

grado di proteggere i consumatori e la produzione nazionale. Infatti una

mozzarella prodotta in Germania con latte tedesco può essere venduta in

Italia anche senza indicazione dell’origine del latte. I sostenitori dell’obbligo

di indicazione dell’origine, attualmente valido solo in Italia, intendevano però

evitare che i cosiddetti prodotti “Italian sounding”, come la “mozzarella”,

potessero essere erroneamente ritenuti dal consumatore quali prodotti

realizzati in Italia con ingredienti italiani. Questo obiettivo non viene raggiunto

perché i prodotti lattiero-caseari prodotti all’estero non sono sottoposti

all’obbligo di indicazione del Paese di origine, fatta eccezione per il caso in

cui vi sia un obbligo analogo anche nel Paese di origine (che nella maggior

parte dei casi non vige).

nica indicazione geografi-

ca potrà seguire la sola di-

citura: “Origine del latte”.

Tuttavia, l’obbligo di indi-

cazione del Paese di origi-

ne si applica solo al latte e

ai prodotti lattiero-caseari

fabbricati e commercializ-

zati in Italia.Infatti il Decre-

to ministeriale del 9 dicem-

bre 2016 prevede esplicita-

mente che tali obblighi di

etichettatura non si appli-

chino ai prodotti legalmen-

te fabbricati o commercia-

lizzati in altri Stati membri

o in Paesi terzi.

Al riguardo, l’avv. Barbara