Questo il caso: un uomo si introduce in un ristorante infrangendo il vetro di una finestra, e di impossessa di 200 euro, oltre che di una macchina fotografica di proprietà del titolare dell'esercizio. Il fatto avviene durante l'orario di chiusura pomeridiano, quando nessuno è presente all'interno del ristorante, ma il soggetto, nell'attimo della fuga, era stato sorpreso dal titolare sopraggiunto in quel momento.
Un fatto di cronaca purtroppo comune che mette in luce una questione aperta sotto il profilo giurisprudenziale: l’intrusione deve considerarsi avvenuta in privata dimora o in un luogo pubblico? La domanda non è di poco conto, perché la riposta porta a comminare pene piuttosto diverse.
Eleonora Baglivo sul sito studiocataldi.it prova allora a fare chiarezza. L'orientamento interpretativo maggioritario - spiega l’esperta - ritiene che per luogo di privata dimora possa intendersi "ogni luogo che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata". Le sentenze che seguono questo orientamento hanno posto l'accento sull'uso del luogo, considerandolo di "privata dimora" solo se utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata di chi lo occupa, richiedendo anche la presenza effettiva di queste ultime mentre la condotta illecita è posta in essere.
Un indirizzo contrario, invece - continua Baglivo - considera incompatibile la pubblica accessibilità di un luogo con la nozione di privata dimora. In questi casi, essendoci accessibilità a un numero indiscriminato di persone, non vi sarebbe motivo di tutelare la privacy di quei soggetti che vi svolgono anche attività privata.
Occorre perciò attendere la pronuncia delle Sezioni Unite - conclude l’esperta - per sapere se, chi si introduce per rubare in un esercizio commerciale, anche in assenza di personale lavorativo, sia punibile con reclusione da uno a sei anni e con multa fino a sopra i 1000 euro (art 624 bis c.p. ovvero quello che si riferisce a furto in privata dimora) o da sei mesi a tre anni con multa massima di 516 euro (art. 624 c.p. overo quello che si riferisce a furto semplice).