Inps: l’inquadramento delle pasticcerie e la contribuzione nelle unioni civili

Di recente l’Inps è intervenuta mediante due circolari per fugare alcuni dubbi riguardanti la corretta classificazione dell’attività di gelaterie-pasticcerie nonché per chiarire i riflessi contributiv...

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Di recente l’Inps è intervenuta mediante due circolari per fugare alcuni dubbi riguardanti la corretta classificazione dell’attività di gelaterie-pasticcerie nonché per chiarire i riflessi contributivi delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

GELATERIE E PASTICCERIE

Con la circ. 56/2017 inerente la classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie l’Inps ricorda quali codici utilizzare in base alle modalità di svolgimento delle attività, a seconda della tipologia:

a) industriale o artigianale, da svolgere con:

– codice statistico contributivo (c.s.c.) 10407/40407 e Ateco 10.52.00 per la produzione di gelati;

– c.s.c. 10405/40405 e Ateco 10.71.20 per la pasticceria;

oppure

b) gelateria o pasticceria, intesa come luogo aperto al pubblico dove si vende il prodotto (pubblico esercizio). In tal caso, trattandosi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, si userà il c.s.c. 70504 e Ateco 56.10.30 o 56.10.41 se svolta in forma ambulante. Inoltre, nel caso a), si rientrerà nell’ambito dell’artigianato se l’attività viene svolta direttamente dal titolare e sia venduto esclusivamente o prevalentemente il prodotto e non anche altre bevande. Per completezza, si aggiunge che il prodotto dev’essere venduto per asporto o consumato sul posto senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo. In caso contrario, l’attività dovrà essere ricondotta nell’ambito dei pubblici esercizi (c.s.c. 70504, come caso b).

Da ultimo, l’Inps ricorda che per l’inquadramento nel settore industria, la produzione di gelati o pasticceria dovrà essere svolta in un laboratorio/opificio che non preveda l’accesso al pubblico.

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

La legge 76/2016 ha istituito le unioni civili e disciplinato le convivenze di fatto. L’Inps, interpellata dagli operatori, si esprime con la Circ. 66/2017 sui riflessi previdenziali di questi nuovi istituti.

Unioni civili

Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite,… da “due persone maggiorenni dello stesso sesso… (omissis)… mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”. Ai fini fiscali e contributivi, tutte le disposizioni del codice civile che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. Ne deriva la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile. Con riferimento all’impresa familiare, il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Convivenze di fatto

Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La nuova normativa estende al convivente alcune tutele riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi sulle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Inoltre, in tema di impresa familiare, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto da parte del titolare, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, poiché mancano i necessari requisiti soggettivi che derivano dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese
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