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La prima, del TAR del Lazio pubblicata
in data 8 agosto scorso, ha definito, acco-
gliendolo integralmente, un ricorso con
cui il titolare di una discoteca romana -
difeso dall’ufficio legale del SILB-FIPE
nell’ambito della tutela legale alle azien-
de associate - aveva impugnato il provve-
dimento del Questore adottato ex art. 100
del Tulps di revoca delle autorizzazioni
per la somministrazione di alimenti e be-
vande eper tenere trattenimenti danzanti.
Già nell’immediatezza della proposizio-
ne del ricorso il TAR aveva parzialmente
accolto la richiesta di sospensiva urgente
consentendo subito la riapertura del loca-
le per la sola attività di somministrazio-
ne, sospensiva poi accolta interamente
in sede di appello dal Consiglio di Stato
che aveva così consentito in tempi rapidi
la totale riapertura dell’attività.
Ora il Giudice di primo grado ha deciso
definitivamente sul ricorso nel merito.
Secondo i Giudici Amministrativi non
sussistevano le condizioni ed i presuppo-
sti richiesti dall’art. 100 del TULPS per
disporre la revoca delle autorizzazioni.
In particolare il TAR ha innanzitutto
rilevato che giammai il Questore poteva
revocare la autorizzazione alla sommini-
strazione, considerato che l’art. 4, com-
ma 1della legge n. 287/91prevede la sola
misura della sospensione di detto titolo.
Ulteriore statuizione di grande interesse
della sentenza è quella relativa al posses-
so di stupefacenti da parte di alcuni av-
ventori, circostanza questa che nella mo-
tivazione del Questore aveva fortemente
contribuito al grave provvedimento di
ritiro delle licenze. Ebbene il TAR ha in
proposito affermato che “riguardo ai due
casi di malore per assunzione di sostanze
stupefacenti, mancano elementi di fatto
che li ricolleghino aduna cattivagestione
dell’azienda, mentre è chiaro che nessun
gestore potrebbe garantire che gli avven-
tori non portino con sé sostanze stupefa-
centi quando entrano nel locale, non po-
tendo effettuare perquisizioni personali e
non avendo strumenti di controllo che ne
consentano la rilevazione”.
Rilevano altresì i Giudici in sentenza che
“è stato proprio il personale della società
di accoglienza dei clienti del locale ad
avere fatto una segnalazione alla Polizia,
consentendo di identificare e fermare le
persone in possesso di dette sostanze”.
* * *
La seconda sentenza di particolare in-
teresse è stata resa dalla III sezione del
TAR della Campania, pubblicata il 23
luglio scorso, con cui si è riaffermato
un principio per la verità già in passato
espresso dalla giurisprudenza: la presen-
za di persone pregiudicate nel locale non
è di per sé ragione sufficiente a ritenere
il locale “abituale ritrovo di persone pre-
giudicate e pericolose ai sensi dell’art.
100 del TULPS” e su tale base disporre la
sospensione per dieci giorni della licen-
za. Anche questo provvedimento è stato
dunque annullato.
In entrambi i casi i titolari dei loca-
li potranno agire contro il Ministero
dell’Interno per il risarcimento dei danni
eventualmente subiti per effettodei prov-
vedimenti successivamente annullati dal
T.A.R.
D
ue recentissime sentenze della
Magistratura Amministrativa han-
no fornito interessanti interpreta-
zioni dell’art. 100 del T.U.L.P.S. - Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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L’Avvocato Attilio Pecora
(consulente legale nazionale Silb-Fipe)
IL T.A.R. SI PRONUNCIA
SULL’ART. 100 DEL TULPS
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