Le indicazioni metodologiche che rappresentano il livello minimo per la valutazione dello stress lavoro-correlato sono contenute in un apposito documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione ha ribadito che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
La procedura coinvolge tutti i lavoratori (inclusi dirigenti e preposti) e prevede che debbano essere analizzati non i singoli soggetti, ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) o esposti a rischi dello stesso tipo.
Il percorso metodologico indicato dalla Commissione è declinato in due fasi:
1) una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato;
2) una pianificazione di eliminazione o riduzione di talei fattori di rischio.
I datori di lavoro che impiegano fino a 10 lavoratori il legislatore ha disposto che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, relativo alla standardizzazione delle procedure per la valutazione dei rischi, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi comprensiva della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.