Perdere la ricevitoria

Non solo sanzioni pecuniarie per chi detiene apparecchi da intrattenimento illegali all’interno del proprio locale. Nel caso in cui il pubblico esercizio in questione detenga anche una ricevitoria, un...

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Non solo sanzioni pecuniarie per chi detiene apparecchi da intrattenimento illegali all’interno del proprio locale. Nel caso in cui il pubblico esercizio in questione detenga anche una ricevitoria, una condotta illecita in materia di slot comporta anche la perdita dei diritti per esercitare la vendita del Gioco del Lotto.
È quanto emerge chiaramente dalla vicenda andata in scena a Sondrio, dove il titolare di un bar-ricevitoria, dopo essersi visto sequestrare gli apparecchi da intrattenimento presenti nel proprio locale perché risultati scollegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato, ha successivamente ricevuto il provvedimento di revoca della gestione di rivendita e ricevitoria del Lotto da parte dell’amministrazione. In aggiunta alle sanzioni già erogate per la condotta illecita riferita alle slot. Un atto disposto dal regolatore sulla base dell’articolo 35 della Legge 1293/57, secondo il quale l’amministrazione può disporre la revoca in via generale ogni qualvolta reputi la violazione commessa di particolare gravità.
Ma nonostante i presupposti normativi sopra ricordati, la perdita della ricevitoria era stata considerata una pena evidentemente “eccessiva” per l’esercente, che ha impugnato il provvedimento di revoca dinanzi al Tar Lombardia. Il quale però, con una pronuncia dei giorni scorsi (la n. 280 del 2018), ha legittimato il provvedimento dei Monopoli specificando che “la violazione commessa e la mancata vigilanza circa l’uso degli apparecchi di intrattenimento, rapportata al fenomeno della ludopatia, genera un oggettivo elemento capace di incidere sul rapporto fiduciario che deve persistere per il mantenimento della titolarità della rivendita di generi di monopolio”.
Del resto già in precedenza, il Tribunale di Bergamo aveva confermato integralmente l’ordinanza di revoca, “riconoscendo la legittimità della sanzione irrogata al ricorrente ed alla società di cui è il rappresentante legale, rinvenendo sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo al fine di affermare la responsabilità dell’illecito commesso, sottolineando in particolare come il ricorrente, in qualità di gestore del bar presso il quale erano collocati gli apparecchi di intrattenimento, non poteva non essere riconosciuto responsabile per non essersi attivato al fine di impedire il loro utilizzo senza collegamento con la rete telematica, essendo suo preciso onere vigilare l’esistenza del collegamento in rete”. Una decisione che deve far riflettere ulteriormente gli esercenti, non soltanto sui molteplici rischi che si corrono  nell’ospitare apparecchi da gioco illegali all’interno dei propri locali (visto che tale comportamento, del tutto illecito, è sempre e comunque da condannare, in qualunque fattispecie), ma anche e soprattutto sul ruolo che lo stesso esercente svolge all’interno dei propri locali. Essendo responsabile di tutto ciò che avviene nelle sue “mura” e della sua offerta di beni e servizi. È quindi vieppiù necessario e indispensabile un ruolo attivo dell’esercente, che deve sempre sapere cosa avviene nel suo locale e come vengono proposti i vari servizi. Cercando di conoscere le regole di base che disciplinano i vari servizi, come quelli di gioco, appunto, nonostante vengano spesso messi in secondo piano rispetto all’attività prevalente di somministrazione o ristorazione.

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