Licenze per vendita alcolici... a volte ritornano

Il Decreto Crescita ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi ad opera della Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza). Di...

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Il Decreto Crescita ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi ad opera della Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza). Di seguito riepiloghiamo gli adempimenti salienti, alcuni dei quali da effettuare entro fine 2019.

DI COSA SI TRATTA
Secondo l’art. 29 co. 1, D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, al fine di ottenere la licenza, devono denunciarne l’esercizio alla competente Agenzia delle Dogane almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.
La Legge 124/2017 (Decreto Concorrenza, entrato in vigore il 29-08-2017, ndr) aveva escluso dal suddetto obbligo di denuncia fiscale:
• gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 TULPS ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
• la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e ipermercati;
• gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
• gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
• la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

L’obbligo era rimasto per gli esercenti attività all’ingrosso. Dal 30 giugno 2019, con l’entrata in vigore del Decreto Crescita (Legge n. 58/2019), l’obbligo è stato reintrodotto per tutte le attività esonerate.

COSA FARE?
Alla luce del nuovo obbligo, si potranno avere differenti situazioni oggettive, che sintetizziamo di seguito. In alcuni casi bisognerà intervenire entro il prossimo dicembre.

OPERATORI IN ATTIVITÀ FINO AL 28 AGOSTO 2017
I soggetti in attività fino al 28 agosto 2017 e in possesso della licenza fiscale, non devono effettuare alcun adempimento, in quanto la licenza precedentemente rilasciata è ancora valida. Solo nel caso in cui, nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo, siano intervenute delle variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita (cessioni; operazioni straordinarie in genere), il nuovo gestore dovrà comunicare tempestivamente detta variazione all’Ufficio delle Dogane competente per l’aggiornamento della licenza.

ATTIVITÀ AVVIATA TRA IL 29 AGOSTO 2017 E IL 29 GIUGNO 2019
I soggetti che hanno avviato un’attività nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, in assenza dell’obbligo di denuncia di attivazione dell’attività, al fine di ricomporre l’elenco degli esercenti obbligati e per garantire la continuità del sistema tributario, devono informare l’ufficio competente entro il 31 dicembre 2019. Il tutto presentando all’Ufficio delle Dogane competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa. Al link www.adm.gov.it del sito dell’Agenzia delle Dogane, è possibile reperire il modello per la denuncia di avvenuta attivazione.

ATTIVITÀ AVVIATE DAL 30 GIUGNO 2019 
Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019 in poi, la comunicazione presentata allo Sportello unico (SUAP) all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici, vale anche come denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Pertanto, nel caso in cui l’esercente utilizzi il citato modello, non dovrà presentare altra documentazione alle Dogane perché sarà onere del Suap.

ATTIVITÀ IN FIERE E SAGRE
La vendita di prodotti alcolici in fiere, sagre, mostre ed eventi similari, essendo di carattere temporaneo, non è soggetta ad alcuna denuncia.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile.
Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. 
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
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