Imposta sulla pubblicità: esenti i cartelli “area videosorvegliata”

I cartelli con la dicitura area videosorvegliata e con logo societario non sono soggetti all’imposta per la pubblicità: lo ha stabilito una recente sentenza dalla Commissione tributaria provinciale (C...

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I cartelli con la dicitura area videosorvegliata e con logo societario non sono soggetti all’imposta per la pubblicità: lo ha stabilito una recente sentenza dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia.

Quando si parla di targhe e insegne sorge sempre il dubbio che la loro esposizione sia soggetta al pagamento di una tassa.

Ebbene, con la sentenza n.186/2021 emessa lo scorso 14 luglio dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Reggio Emilia, è stato messo un punto fermo: le targhe con la dicitura area videosorvegliata non sono soggette alla tassa per la pubblicità.

Ma veniamo ai fatti.

Dopo l’installazione di una rete di telecamere, un’azienda espone venti cartelli allo scopo di segnalare il sistema di video sorveglianza. A questo punto l’ICA (Imposte comunali affini) chiede il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e manda un accertamento per infedele denuncia e ritardato pagamento, dal momento che le targhe contengono anche la ragione sociale dell’azienda.

L’azienda fa ricorso contro l’accertamento, appellandosi al fatto che la dicitura area videosorvegliata è prevista dalla normativa privacy e dal regolamento europeo 2016/679/UE.

A questo punto interviene la sentenza del CTP che accoglie la richiesta del ricorrente, che chiede l’annullamento dell’avviso.

La motivazione?

L’esposizione delle targhe -che non superano il metro quadrato di superfice (limite previsto dall’art 17, lett.i, del d.lgs 507/93) -  è resa obbligatoria dal Provvedimento Generale del Garante Privacy dell’8.04.2010, dal Codice della Privacy D.Lgs 196/2003, nonché dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR), così come armonizzati in ultimo dal D.Lgs. 101/2018. 

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