Contante: gli obblighi di segnalazione per le banche

Sempre aperto il cantiere del contrasto all’uso contante e dell’antiriciclaggio! Dal 1° aprile 2019 le Banche e gli intermediari finanziari (Poste, etc) devono comunicare i dati dei clienti che effett...

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Sempre aperto il cantiere del contrasto all’uso contante e dell’antiriciclaggio! Dal 1° aprile 2019 le Banche e gli intermediari finanziari (Poste, etc) devono comunicare i dati dei clienti che effettuano movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro nel corso di un mese. In deroga, come prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ad aprile, maggio e giugno 2019 potranno essere inviate alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) entro il 15 settembre 2019.

DI COSA SI TRATTA?
Dal 1° aprile 2019, le Banche e gli altri operatori finanziari, devono inviare alla UIF con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di contante pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel mese solare a valere su rapporti ovvero per operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Ai fini del calcolo, vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o anche come esecutore. Le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. Per l’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario eseguite dallo stesso cliente e/o esecutore.

NELLA PRATICA
L’ intermediario finanziario se accerta il superamento della soglia dei 10 mila euro, deve comunicare singolarmente le operazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro. Le informazioni da comunicare sono:
a) i dati identificativi della comunicazione, portante le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;
b) gli elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.

SANZIONI
Poiché le sanzioni sono molto elevate, da 5.000 a 50.000 euro, ci si aspetta un’applicazione rigida della normativa da parte degli operatori.

[caption id="attachment_162456" align="aligncenter" width="574"] La novità riguarda le movimentazioni pari o superiori a 10.000 euro[/caption]

CONSIGLI PRATICI
In tema di monitoraggio del contante, segnaliamo alcuni casi pratici in ossequio alle indicazioni dell’UIF.

È possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro?
Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?
Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

È possibile pagare una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge?
Si, è possibile in quanto non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge?
Sì, è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. 
Studio Walter Pugliese

tel. 02/36755000
fax 02/83428751
info@studiowpugliese.it

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