Bonus vacanze spendibile con agenzie e tour operator 

Chi ha fatto richiesta del bonus vacanze lo scorso anno e non lo ha ancora utilizzato ha tempo fino a fine anno. Come recuperano lo sconto le strutture ricettive.  Mentre si susseguono da più parti i...

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Chi ha fatto richiesta del bonus vacanze lo scorso anno e non lo ha ancora utilizzato ha tempo fino a fine anno. Come recuperano lo sconto le strutture ricettive. 

Mentre si susseguono da più parti i consigli per evitare di essere truffati quando si organizzano e prenotano viaggi sul web, una novità riguarda da vicino coloro che invece si rivolgono ad agenzie viaggi o tour operator per prenotare la propria vacanza. 

Il dl 73/2021 (decreto Sostegni bis) ha infatti previsto la possibilità di utilizzare il bonus vacanze non solo nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva, come agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale, ma anche per il pagamento di pacchetti offerti da agenzie di viaggi e tour operator. 

Il servizio acquistato deve essere reso all'interno del territorio nazionale, come previsto dal decreto Rilancio (dl 34/2020). È inoltre esclusa la possibilità di utilizzare il bonus su piattaforme come Booking o Airbnb. 

Il decreto Milleproroghe ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare il bonus, ma tale facoltà riguarda solo chi ha già fatto domanda nel 2020 e non ha ancora avuto modo di utilizzare il voucher.  

La misura dell'agevolazione 

Il bonus, riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di: 

- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone 

- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone 

- 150 euro per quelli composti da una sola persona.  

Il bonus è fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore. 

Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale). 

Sarà rimborsato all'albergatore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito. 

Il soggiorno deve essere documentato da fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che usufruisce dello sconto. 

L'agevolazione è riconosciuta una sola volta, per i periodi di imposta 2020 e 2021 in favore delle famiglie con Isee non superiore a euro 40.000. 

Il bonus vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall'agevolazione, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.  

Come opera la struttura turistica 

Quando arriva un ospite in possesso del bonus vacanze che deve effettuare il pagamento, il gestore dovrà verificare la validità del bonus sul sito dell'Agenzia delle entrate e in caso positivo riconoscere l'80% del bonus (sconto) in fattura o ricevuta. In un secondo momento potrà richiedere il rimborso dell'importo. 

Per le strutture turistiche che aderiscono alla tax credit vacanze, il bonus si traduce in un rimborso sotto forma di credito di imposta. Gli albergatori e gli esercenti dei servizi ricettivi ottengono uno sgravio fiscale, utilizzabile in 2 modalità. Il rimborso dello sconto applicato può essere recuperato dall'esercente in compensazione, tramite modello F24 e senza limiti di importo, per il pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati in F24. In alternativa, i fornitori dei servizi turistici possono cedere a terzi il credito d'imposta, compresi banche e istituti di credito, in maniera parziale o totale. 

Come recuperare lo sconto 

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, la struttura turistica può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l'applicazione del limite annuale di cui all'art. 34 della legge 388/2000. 

Inoltre, all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della legge 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello.  

La cessione del credito 

In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta (totalmente o parzialmente) a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d'imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito. 

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