Pubblicità: i possibili rimborsi per le imprese

Buona notizia per le imprese. La Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e Finanza del 14 maggio 2018 ha chiarito, una volta per tutte, che devono considerarsi illegittime tutte le delibere co...

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Buona notizia per le imprese. La Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e Finanza del 14 maggio 2018 ha chiarito, una volta per tutte, che devono considerarsi illegittime tutte le delibere comunali approvative o confermative degli aumenti dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA) emesse in data successiva al 26 giugno 2012. Tale data, infatti, segna l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, con il quale è stata espressamente abrogata la norma che attribuiva ai Comuni il potere di disporre gli aumenti tariffari (art. 11, comma 10, L. n. 449/1997). L’abrogazione della norma aveva però causato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza delle maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunce giurisprudenziali fra loro contrastanti.

I DUBBI INTERPRETATIVI
Il legislatore nel 2015 aveva provato a dirimere l’arcano interpretativo, seppur con scarso successo: l’art.1, comma 731, della legge n. 208/2015 statuisce che l’intervento abrogante di cui al D.L. n. 83 del 2012 “non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore [dello stesso D.L.]”. Di fatto l’introduzione di tale disposizione alimentò ancor più il dibattito interpretativo. Sulla base della stessa, infatti, molti Comuni continuavano a sostenere la legittimità delle delibere successive al 26 giugno 2012 con le quali si provvedeva a confermare gli aumenti disposti con precedenti delibere (approvate, queste sì, in data antecedente all’intervento abrogante di cui sopra).

LA RISOLUZIONE
Tuttavia, dapprima la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 15 del 2018, e, poi, il Ministero, con la già citata Risoluzione, hanno del tutto sbarrato l’accesso a siffatta via interpretativa.Infatti entrambi hanno aderito all’orientamento interpretativo di segno opposto: le delibere poste in essere dopo il 26 giugno 2012 con le quali il comune dispone la proroga anche tacita di precedenti maggiorazioni di imposta devono considerarsi illegittime, essendo venuta meno, in tale data, la norma legittimante il potere per i Comuni di disporre gli aumenti. In altri termini, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, tutti gli atti di proroga, anche tacita, delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente, poiché contra legem. E ciò in quanto, come sostenuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6201 del 2014, richiamata dalla Consulta, “anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, de[ve] tener conto della legislazione vigente”. L’attenzione ora si sposta sui rimborsi. Per i versamenti illegittimi possono essere presentate apposite istanze da indirizzare al Comune entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

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