I contributi del Decreto Crescita

Il Decreto Crescita (Legge 58_2019) all’art. 30 ter prevede l’erogazione di contributi per la riapertura o l’ampliamento di negozi ubicati in Comuni fino a 20.000 abitanti. Il fine è sicuramente nobil...

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Il Decreto Crescita (Legge 58_2019) all’art. 30 ter prevede l’erogazione di contributi per la riapertura o l’ampliamento di negozi ubicati in Comuni fino a 20.000 abitanti. Il fine è sicuramente nobile per il rilancio e sostegno dell’economia locale, anche perché involve circa 7.400 comuni su 7.914 interessando circa 28 milioni di abitanti. Dato che il beneficio decorre dal 1° gennaio 2020, di seguito evidenziamo le note principali su come “prepararsi”.

DI COSA SI TRATTA
Il contributo è pari all’ammontare dei contributi locali dovuti dagli operatori e regolarmente pagati nell’anno precedente la richiesta di concessione, anche fino alla totalità dell’importo. Trattandosi di contributi locali, ci si riferisce quindi a: Imu, Tasi; tassa per l’occupazione del suolo pubblico; tassa rifiuti; imposta di pubblicità. L’agevolazione riguarda l’ampliamento di negozi già esistenti o la riapertura di negozi chiusi da almeno sei mesi in Comuni con meno di 20.000 abitanti.

Il contributo:

• viene concesso per l’anno di apertura/ ampliamento e per i tre successivi;
• riguarda gli operatori dei settori
– turismo;
– artigianato;
– servizi ambientali;
– servizi culturali e tempo libero;
– commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a questi tipi di esercizi:
1. esercizi di vicinato con superficie di vendita max di 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
2. medie strutture di vendita per esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui sopra e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

SOGGETTI ESCLUSI
Sono espressamente escluse:
• le attività di compro oro;
• le sale per scommesse o che detengono apparecchi di intrattenimento.
È escluso anche il subentro in attività già esistenti ed interrotte. Sono altresì escluse le aperture di nuove attività e le riaperture a seguito della cessione di attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o di un soggetto ad esso riferito, anche sotto forma societaria diversa.

COSA FARE IN PRATICA
Il contributo è a regime e quindi non scade. Dal 1° gennaio prossimo e fino al 28 febbraio, gli operatori dovranno compilare un modulo con dichiarazione di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di legge. I comuni dal canto loro verificheranno quanto richiesto e che l’attività sia in vita e concederanno i benefici in ordine di arrivo, fino ad esaurimento di  quanto assegnato. Si segnala che l’agevolazione è di immediata applicazione, non essendo necessario emanare alcun regolamento in proposito.

ASPETTO FISCALE
Sotto l’aspetto fiscale i contributi rientrano nel “de minimis” ossia nei limiti previsti dal regolamento sugli aiuti di Stato e non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali o delle provincie di Trento e Bolzano.

CONSIDERAZIONI
Nel mondo imperante di internet, l’incentivo encomiabile, può essere un piccolo ristoro per i gestori di negozi di piccoli centri che a stento riescono a stare sul mercato. combattendo la concorrenza delle multinazionali. Non di seconda importanza, il beneficio che si potrà avere in termini di tenuta delle relazioni sociali di piccoli Comuni, dove è sempre più forte l’invecchiamento delle popolazioni e l’abbandono giovanile.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile.
Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. 
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
info@studiowpugliese.it 

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