Dal primo luglio u.s. è scattato l’aumento a 7 euro dell’importo defiscalizzato per i buoni pasto elettronici, mentre per quelli cartacei il limite giornaliero è rimasto a 5,29 euro. La novità è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2015 – legge 190 del 2014 – che ha modificato l’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR - Testo Unico delle imposte sui redditi. Ciò significa che per i buoni pasto elettronici il datore di lavoro ed il lavoratore dal 1° luglio non devono più
pagare contributi e Irpef fino al raggiungimento dell’importo giornaliero di 7 euro, con evidenti vantaggi economici per entrambi. Infatti, rispetto al limite iniziale di 5,29 euro, che è rimasto immutato per i buoni cartacei, si tratta di 1,71 euro al giorno sul quale il datore di lavoro e il lavoratore possono risparmiare fino al 43% di Irpef (a seconda dello scaglione) e fino al 40% di contributi, moltiplicando tale importo per i giorni del mese e dell’anno ci si trova di fronte ad un risparmio considerevole. L’aumento dell’importo defiscalizzato è un risultato che, almeno parzialmente, dà risposta alla esigenza dei lavoratori di poter avere un buono di un valore più adeguato per il soddisfacimento delle esigenze alimentari e, contemporaneamente, contribuisce al rilancio dei consumi alimentari interni, come sostenuto da tempo da FIPE. Infatti, a differenza del denaro, il buono pasto è spendibile esclusivamente in Italia, non è tesaurizzabile e consente esclusivamente acquisti nel canale della somministrazione e della vendita di alimenti.
E QUELLO CARTACEO?
Come si è ricordato, l’aumento del tetto defiscalizzato non ha coinvolto il buono pasto cartaceo. Evidentemente la scelta della politica di avvantaggiare solo quelli elettronici è stata motivata dalla necessità di avere strumenti completamente tracciabili, di velocizzare la fatturazione delle operazioni, di combattere i falsi e gli usi impropri dei buoni pasto. Per quanto riguarda gli
esercenti, è chiaro che questa novità avrà dei vantaggi anche per la categoria, con risparmi di tempo e l’eliminazione di errori nei conteggi per la fatturazione alle società emettitrici, ma comporterà alcuni cambiamenti nella gestione dei buoni pasto. In particolare, per la lettura del buono pasto elettronico l’esercente si dovrà dotare di un POS specifico per tale operazione, che avrà ovviamente i propri costi di servizio, dei quali il buono pasto tradizionale è privo. Come tutte le novità, anche questa appena introdotta avrà bisogno dei suoi tempi e degli aggiustamenti necessari per renderla operativamente fluida e senza difficoltà, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.
Le regole dei buoni pasto
- consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a
- tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
(Art. 285, comma 4, del D.P.R. 207/2010 – Regolamento al Codice degli appalti pubblici)