pubblici esercizi

23 Settembre 2021

Green pass al lavoro: come e quando effettuare i controlli

di Carmela Ignaccolo


Green pass al lavoro: come e quando effettuare i controlli

Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro: spetta al datore di lavoro verificare la documentazione. Modalità di verifica e sanzioni previste dalla nuova normativa. Alcune dritte per i ristoratori

 

Con la pubblicazione in Gazzetta del Dl 127/2021 il green pass è diventato obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro (sia pubblici che privati). Per i trasgressori è prevista la sospensione di stipendio ed emolumenti. E anche il datore di lavoro ‘distratto’, che permetta l’ingresso a un dipendente privo di documento, incorre in sanzioni.

Per evitare errori e fugare dubbi, vediamo punto per punto quali sono le nuove regole cui il titolare di un pubblico esercizio deve attenersi.

Chi deve possedere il green pass?

Chiunque svolga un’attività lavorativa deve essere in possesso del passaporto vaccinale. Compreso il titolare, i suoi fornitori e i collaboratori anche se con contratto di formazione e a titolo volontario.

Come e quando effettuare i controlli?

Il titolare può effettuare le verifiche anche a campione, meglio se al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Quanto allo strumento, può avvalersi dell’App Verifica C- 19.

Cosa fare in presenza di una violazione da parte del dipendente?

La persona che si occupa della verifica deve trasmettere gli atti relativi alla violazione al Prefetto competente a cui è affidato il compito di irrogare le sanzioni previste dal comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. c.d. Riaperture.

Cosa succede al dipendente privo del green pass?

A partire dal 15 ottobre (e fino al 31 dicembre) il lavoratore privo di certificazione o con certificazione scaduta, risulta assente ingiustificato, ciò comporta la sospensione dello stipendio e di qualsiasi altro emolumento; tuttavia, non incorre in sanzioni disciplinari e conserva il posto di lavoro.

C’è però un’eccezione e riguarda le imprese con meno di 15 impiegati: in questo caso il dipendente, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione del green pass, può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Cosa succede al dipendente privo del green pass che accede lo stesso sul posto di lavoro?

Essendo assente ingiustificato, non gli spetta alcuna retribuzione, in aggiunta interviene anche una sanzione pecuniaria che va dai 600 ai 1.500 euro. E una sanzione è prevista anche per il datore di lavoro che, non avendo effettuato i controlli, ne a permesso l’ingresso. In questo caso la multa va da 400 a 1.000 euro.

Nel caso il dipendente opti per un green pass rilasciato con tampone negativo i costi del test (molecolare o antigenico) sono a carico del datore di lavoro?

Assolutamente no. Il costo dei tamponi, per chi non rientri nelle categorie cui è assicurata la gratuità, è a carico del dipendente che potrà avvalersi di prezzi calmierati così come stabilito dalla nuova normativa.

TAG: CAFFè DIEMME,GREEN PASS,DECRETO RIAPERTURE,VERIFICA C-19

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