L’entità del credito d’imposta è ora del 30% delle spese sostenute in sanificazione fino a un massimo di 60 mila euro per beneficiario.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 191910/2021, ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di Dpi e al contempo ha pubblicato modello di comunicazione e relative istruzioni.
In particolare la comunicazione relative alle spese sostenute nel terzo trimestre 2021, da giugno ad agosto, potrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre.
L’entità del credito d’imposta è però ora del 30%, come stabilito dal decreto Sostegni bis (Dl 73/2021, art. 32) rispetto al precedente 60% (Dl 34/2020, art. 125) fino a un massimo 60 mila euro per beneficiario. Lo stanziamento complessivo per la misura è di 200 milioni di euro per tutto il 2021.
Restano invariati i beneficiari: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali tra cui Terzo settore, enti religiosi e le strutture extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast). Queste ultime devono disporre di codice identificativo regionale o in alternativa dichiarare lo svolgimento di attività ricettiva di B&b mediante autocertificazione.